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Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori

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 L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo. Con il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 si introduce l’istituto dell'accesso civico contemplato dall’articolo 5, ovvero del diritto a conoscere, utilizzare  e riutilizzare,(alle condizioni indicate dalla norma) i dati, i documenti e le informazioni "pubblici" in quanto oggetto  "di pubblicazione obbligatoria".

 

RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA
SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe Cleri
Tel: 0966/964048
Fax: 0966/964222
Pec:
comune.scido@asmepec.it

 

RESPONSABILE DEL POTERE SOSTITUTIVO
SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe Cleri
Tel: 0966/964048
Fax: 0966/964222
Pec:
comune.scido@asmepec.it

 

Dove rivolgersi per informazioni sull'accesso civico
Ufficio Segreteria, Affari Generali
Via XXIV Maggio, 22- 89010 Scido (RC)
Tel: 0966/964048  Fax: 0966964360
P.E.C. all'indirizzo
segreteria.scido@asmepec.it
 

Giorni e orario di ricevimento: martedì e Giovedì  dalle 10.00 alle 12.00.

 

Destinatari:
Chiunque ha diritto di richiedere i documenti, le informazioni o i dati, la cui pubblicazione è obbligatoria ai sensi del Decreto legislativo n. 33/2013, che le pubbliche amministrazioni hanno omesso di pubblicare nel sito istituzionale.

 

Requisiti:
Non sono richiesti requisiti e la richiesta non deve essere motivata.
 

Termini di presentazione:
La richiesta si può presentare in qualsiasi momento dell'anno.
 

Documentazione:
La richiesta può essere presentata sul modulo appositamente predisposto e inviata:
   • tramite P.E.C. all'indirizzo
protocollo.scido@asmepec.it   documento firmato digitalmente
   • tramite posta ordinaria all'indirizzo: Ufficio Segreteria, Affari Generali, Via            XXIV Maggio, 22- 89010 Scido (RC)
   • tramite fax al n. 0966/964360
   • direttamente presso l'ufficio predetto o tramite il protocollo generale allo               stesso indirizzo

 

Descrizione del procedimento:
L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del decreto legislativo 33/2013, laddove abbiano omesso di renderli disponibili nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale http://www.comune.scido.gov.it


L'accesso civico è un diritto che può essere esercitato da chiunque, è gratuito, non deve essere motivato e la richiesta va indirizzata al Responsabile della Trasparenza.
Il Responsabile della Trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, verifica la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione e, in caso positivo, provvede alla pubblicazione dei documenti o informazioni oggetto della richiesta nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale
http://www.comune.scido.gov.it entro il termine di 30 giorni. Provvede, inoltre, a dare comunicazione della avvenuta pubblicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale. Se quanto richiesto risulta già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.

I dati pubblicati sono utilizzabili da chiunque.
 

Tutela dell'accesso civico :
Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell'Amministrazione o dalla formazione del silenzio (art. 116 D. Lgs. 104/2010)

Decreto sindacale n. 14 del 17 settembre 2013

 

Normativa di Riferimento:
Decreto Legislativo 33/2013 - Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di   pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Con il Decreto legislativo recante la revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di Prevenzione della Corruzione Pubblicita’ e Trasparenza correttivo della legge 190/2012 E del Dlgs 33/2013, ai sensi dell’articolo 7 della Legge 7 agosto 2015, N. 124, in Materia di Riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche, è  stata introdotta una nuova forma di accesso civico ai dati e ai documenti pubblici, equivalente  quella che nei sistemi  anglosassoni è definita Freedom of information act (Foia). Questa nuova forma di accesso prevede che chiunque può accedere non solo ai dati, alle informazioni e ai documenti per i quali esistono specifici obblighi di pubblicazione (per i quali permane, comunque, l´obbligo dell´amministrazione di pubblicare quanto richiesto, nel caso in cui non fosse già presente sul sito istituzionale), ma anche ai dati e ai documenti per i quali non esiste l´obbligo di pubblicazione e che l´amministrazione deve quindi fornire al richiedente.

 

Come presentare l’istanza

 

L’istanza deve essere presentata compilando l’apposita modulistica:

 

 

E´ possibile presentare l’istanza attraverso una delle seguenti modalità:

  • Per raccomandata da spedire al seguente indirizzo: Comune di Scido Via XXIV Maggio, 22 - 89010 Scido (RC)
  • Per via telematica (specificando nell’ oggetto "Richiesta di Accesso Civico"), al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata:

Documentazione da allegare:

  •  Documento d´identità in corso di validità del richiedente;

Procedura             

 

 

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo e´ gratuito.
Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell´istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.

Nel caso in cui nell’ istanza vengono individuati soggetti  contro interessati,  ai sensi dell´articolo 5-bis, comma 2, della legge, bisogna  dare comunicazione agli stessi. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i  contro interessati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine,  la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione.
Nei casi di diniego totale o parziale dell´accesso o di mancata risposta  il richiedente puo´ presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.
L´accesso civico di cui all´articolo 5, comma 2, è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:

 

  • la sicurezza pubblica e l´ordine pubblico;
  • la sicurezza nazionale;
  • la difesa e le questioni militari;
  • le relazioni internazionali;
  • la politica e la stabilita´ finanziaria ed economica dello Stato;
  • la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento
  • il regolare svolgimento di attivita´ ispettive.

L´accesso di cui all´articolo S, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

  • la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
  • la libertà e la segretezza della corrispondenza;
  • gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d´autore e i segreti commerciali.


 

 

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RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO AL TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO .PDF


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30/09/2013

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Modulo istanza di accesso civico ex art.5 decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33


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Modulo istanza di accesso civico ex art.5 decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33


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